La regione Basilicata con la Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale
Bollettino Ufficiale n. 27 (Supplemento ordinario) del 21 maggio 2025
all’Art. 1 recita:
“Articolo 1 Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della
parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n.
257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)“
Articolo 1
Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 –
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente
comma:
“9 bis. Al fine di conseguire il contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste
dalla Regione e definite dall’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche (EGRIB), di cui al
comma 4 dell’articolo 8 della presente legge, nel caso di progetti miranti al rilascio di nuova
autorizzazione per gli impianti di trattamento finalizzati al recupero o al riciclo del rifiuto,
comunque localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi – industriali, presentati con il
benestare dei Comuni interessati e formalizzati con deliberazione di Consiglio comunale, i criteri
escludenti di cui all’Allegato A della presente legge sono considerati penalizzanti.”.
2. Dopo il comma 10 quater dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i
seguenti commi:
“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano Residuo
(RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) non costituiscono
modifiche sostanziali del progetto autorizzato, sia ai fini della valutazione di impatto ambientale che
dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006,
gli incrementi della volumetria di stoccaggio dei rifiuti contenuti entro il limite del 20 per cento
della volumetria complessiva già autorizzata, fatto salvo in ogni caso il rispetto della volumetria
prevista dalla tabella 38 del PRGR.
10 sexties. Nei casi di cui al precedente comma le modifiche della volumetria di stoccaggio non
sono soggette alla preventiva verifica di conformità al PRGR di cui al comma 8 del presente
articolo.”.

