La regione annulla la modifica la legge sui rifiuti

Articolo 12 Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della

parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti

inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative

alla cessazione dell’impiego dell’amianto).

 

Articolo 12

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della

parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di

siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme

relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)

1. Dopo j bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunta la

seguente lettera:

“j bis 1) “contesto territoriale”: l’ambito geografico e amministrativo interessato dagli

impatti potenziali derivanti dalla localizzazione di impianti o attività nel settore dei rifiuti,

individuato ai fini dell’applicazione del principio di equa distribuzione territoriale delle

iniziative. Esso è definito in relazione a un ambito di prossimità territoriale non superiore

ad un intorno di duemila metri dal perimetro degli impianti sottoposti alle valutazioni

ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

152.”.

2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 14 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il

seguente comma:

“9 ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora gli impianti

ricadano in area SIC e nel relativo buffer di 1000 metri a partire dal perimetro esterno della

stessa, di cui al punto 1.2.1 del citato Allegato “A”, per tali aree i criteri ivi stabiliti

mantengono carattere escludente, ad eccezione dei centri comunali di raccolta, per i quali

il criterio è da considerarsi penalizzante.”

3. Il comma 10 quinquies dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018, introdotto dal

comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2025, è sostituito dal seguente:

“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano

Residuo (RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), gli

incrementi della volumetria di stoccaggio dei rifiuti contenuti entro il limite del 20 per

cento della volumetria complessiva già autorizzata, fatto salvo in ogni caso il rispetto della

volumetria prevista dalla tabella 38 del PRGR, sono consentiti nel rispetto dei commi 9 e

9 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

Modifica della Legge regionale 21 maggio 2025, n. 23