Articolo 12 Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della
parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti
inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto).
Articolo 12
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della
parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di
siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto)
1. Dopo j bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunta la
seguente lettera:
“j bis 1) “contesto territoriale”: l’ambito geografico e amministrativo interessato dagli
impatti potenziali derivanti dalla localizzazione di impianti o attività nel settore dei rifiuti,
individuato ai fini dell’applicazione del principio di equa distribuzione territoriale delle
iniziative. Esso è definito in relazione a un ambito di prossimità territoriale non superiore
ad un intorno di duemila metri dal perimetro degli impianti sottoposti alle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n
152.”.
2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 14 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il
seguente comma:
“9 ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora gli impianti
ricadano in area SIC e nel relativo buffer di 1000 metri a partire dal perimetro esterno della
stessa, di cui al punto 1.2.1 del citato Allegato “A”, per tali aree i criteri ivi stabiliti
mantengono carattere escludente, ad eccezione dei centri comunali di raccolta, per i quali
il criterio è da considerarsi penalizzante.”
3. Il comma 10 quinquies dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018, introdotto dal
comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2025, è sostituito dal seguente:
“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano
Residuo (RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), gli
incrementi della volumetria di stoccaggio dei rifiuti contenuti entro il limite del 20 per
cento della volumetria complessiva già autorizzata, fatto salvo in ogni caso il rispetto della
volumetria prevista dalla tabella 38 del PRGR, sono consentiti nel rispetto dei commi 9 e
9 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

